Attraverso questo form è possibile segnalare abusi e/o maltrattamenti a danno dei minori.

    La segnalazione può essere effettuata anche in maniera anonima. In ogni caso, le segnalazioni saranno tempestivamente verificate e inoltrate agli organi territoriali di competenza giuridica che procederanno con le opportune indagini.

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    VIOLENZA ASSISTITA: i bambini ci guardano

    L’ambiente familiare da sempre, nell’immaginario comune, è sinonimo di cura, di affetto, di ascolto e dialogo. Molto spesso, però, quello che dovrebbe essere il nido sicuro che consente a chi vi cresce di spiccare il volo, forte e robusto, diventa un luogo teatro di eventi violenti tra adulti. 

    Il Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia) ha definito la violenza assistita come “l’esperire da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori. Il bambino può farne esperienza direttamente, indirettamente e/o percependone gli effetti.”

    In caso di violenza indiretta il bambino osserva proprio gli effetti della violenza e prende consapevolezza di ciò che sta accadendo; questo porta delle conseguenze dal punto di vista fisico, cognitivo e comportamentale, oltre che sulle capacità di socializzazione, tipiche dei più piccoli.  

    Paura costante, mancanza di autostima, senso di colpa nel non essere la vittima diretta, rabbia, impotenza, tristezza ed ansia sono solo parte dei disastrosi impatti che si riscontrano in tutti coloro che sono stati vittime di violenze indirette. 

    La famiglia non è portatrice di propri interessi bensì realizza le esigenze fondamentali della persona; non è infatti un ente giuridico, non è centro di imputazione di diritti e doveri. 

    Il sistema famiglia, pur basandosi su rapporti familiari, è assoggettato comunque in parte a regole giuridiche, volte soprattutto a dare una garanzia sociale ai contenuti di detti rapporti. Gli interessi del singolo nella famiglia sono rilevanti per l’ordinamento, il quale contempla una serie di rimedi, qualora questi interessi vengano stravolti durante il naturale svolgimento dei rapporti.

    Il modello famiglia è una comunità in cui ciascuno dei compartecipi realizza le esigenze primarie di convivenza e di solidarietà e all’interno di questo sistema ogni componente ha il diritto di essere tutelato. È la Costituzione italiana a riconoscere, tra i diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo, il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue manifestazioni, nei rapporti sociali, nella famiglia e sul lavoro. 

    Il minore, anche all’interno della propria famiglia può essere esposto a dei pericoli e tante sono le leggi, sia sul piano civile che su quello penale, che sono state approvate a tutela dell’infanzia. Quella civile si occupa dei rapporti tra gli individui reagendo alle violazioni di regole; quella penale guarda al fenomeno della violenza fisica o morale in danno dei minori, andando a tutelare l’interesse dell’intera collettività ad evitare i danni nella crescita e nello sviluppo della personalità. 

    In famiglia possono esplodere conflitti, spesso frutto di insoddisfazioni, frustrazioni e tensioni. Una delle parti domina l’altra o le altre, che assumono un ruolo passivo, dando vita  in questo modo ad un perpetrarsi di violenza fisica, psicologica, sociale ed economica infinita.

    Solo di recente questo fenomeno sta venendo a galla, facendo emergere tutto il sommerso che quotidianamente si consuma tra le mura domestiche ed inducendo il Legislatore ad intervenire sia sul piano nazionale che su quello internazionale. 

    A questi fenomeni di violenza tra la coppia, va ad aggiungersi quella che è la violenza assistita dei più piccoli a cui si è fatto menzione; una vera e propria forma di abuso minorile, un maltrattamento psicologico in danno dei minori, quotidianamente spettatori inconsapevoli, obbligati ad assistere in maniera reiterata a scene di violenza tra i genitori o comunque tra adulti di riferimento. 

    Nel 2013, con la legge n. 119, è stato introdotto all’art. 61 c.p. il n.11 quinquies, il quale definisce circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui all’art. 572, l’aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18. Questa circostanza aggravante, definita violenza assistita, si realizza quando le violenze fisiche, psicologiche, verbale sono commesse anche solo in presenza di un minore, il quale assistendo ha ricadute di tipo psicologico, comportamentale, cognitivo e sociale. 

    La giurisprudenza ha chiarito (Cass. pen. n. 12328 del 02/03/2017) che detta circostanza aggravante è configurabile tutte le volte che il minore assiste alle violenze o anche solo percepisca la commissione del reato, pur se la sua presenza non sia visibile all’agente, che ne è comunque consapevole. L’estensione della configurabilità fa trasparire l’intento del Legislatore che intende colpire in maniera severa questa condotta, tutelando questa fascia debole.

    Di notevole importanza è stata anche un’altra pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 34504 del 03/12/20), che ha chiarito il nodo interpretativo relativo alla possibilità di ritenere sussistente l’abuso della responsabilità genitoriale, con relativa pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 34 co. 2 c.p., non solo nelle ipotesi in cui la violenza assistita integri una condotta di maltrattamenti in danno dei minori spettatori, ma anche quando questa rappresenta un’aggravante di un ulteriore reato commesso nei confronti del minore stesso. Pertanto, la violenza assistita è stata ritenuta idonea a costituire la base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 34 co. 2 del codice penale. Il minore, costretto ad assistere, subisce una violenza ed una sopraffazione che inevitabilmente avrà delle conseguenze sulla sua crescita psico-fisica. 

    Sebbene la tutela giudiziaria non sia ancora completa e piena, questa non potrà mai limitare ed arginare totalmente il sommerso di violenza che orbita intorno all’intero pianeta infanzia. Si rende necessario il rispetto dei diritti da parte delle agenzie educative che gravitano lungo il percorso di sviluppo del minore, delle istituzioni e degli organi tutti; aggiungendo a ciò una tutela collettiva e sociale. Tutela collettiva che può rendersi tale instillando in ciascun consociato una cultura dell’infanzia, che possa far avvertire come vero e proprio dovere la tutela di un minore dalla violenza, diretta o assistita, intrafamiliare ed extrafamiliare. 

    Avv. Lucia Scannapieco

    Presidente C.A.M. Telefono Azzurro Salerno

    camtelefonoazzurrosalerno

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